Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti 2043, 2813, 2827(1).
Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita(2).
Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
Note
(1)
Si intende tutelare sia la disponibilità del bene ipotecato da parte del terzo acquirente, sia le ragioni dei creditori garantiti che abbiano iscritto in un momento precedente a quello del suddetto acquisto sul medesimo immobile. Nel caso di danno derivato al bene in questione, la dimostrazione dello stesso spetterà al creditore procedente e l’eventuale responsabilità avrà necessariamente natura extracontrattuale ex art. 2043, apparendo limitata in relazione al periodo che precede la data del pignoramento.
(2)
Il legislatore attraverso questa disposizione stabilisce espressamente una deroga all’art. 2811, che enuncia il generale principio dell’estensione dell’ipoteca a tutti gli accessori della cosa garantita, disponendo la separazione del valore dei miglioramenti dal prezzo complessivo dell’alienazione, purché siano stati posti in essere dopo la trascrizione del titolo di acquisto da parte del terzo.