L’ipoteca si estingue(1):
1) con la cancellazione dell’iscrizione 2882 ss.;
2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847;
3) con l’estinguersi dell’obbligazione 1176 ss., 1230, 2934(2);
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742(3);
5) con la rinunzia del creditore 2879;
6) con lo spirare del termine a cui l’ipotecaè stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche 586 c.p.c.(4).
Note
(1)
Occorre distinguere l’estinzione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria, che si verifica dopo che siano trascorsi vent’anni dalla data dell’iscrizione stessa se non si fa luogo alla sua rinnovazione, dall’estinzione dell’ipoteca in sè, le cui più probabili cause sono enumerate dalla presente disposizione. L’estinzione del diritto di ipoteca provoca il venir meno della specifica posizione giuridica.
(2)
Tipica causa di estinzione dell’ipoteca è la cancellazione dell’iscrizione, per la quale può essere fatta domanda soltanto se il debito viene estinto totalmente. Il diritto di ipoteca si estingue poi anche con la mancata rinnovazione della pubblicità ipotecaria nel termine prescritto e con il venir meno dell’obbligazione garantita, dato il carattere accessorio di quest’ultima, ex art. 1179. Il pagamento deve essere fatto nelle forme sancite ex lege, da parte sia del terzo datore di ipoteca sia del terzo acquirente del bene garantito. Sempre nell’ambito dell’obbligazione, non estinguono invece l’ipoteca, nè l’ipotesi di surrogazione prevista ai sensi dell’art. 1202, nè la novazione ex art. 1230. Viceversa, la datio in solutum (v. art. 1197) e la compensazione (v. art. 1241) rendono effettiva l’estinzione del diritto di garanzia sottostante al bene.
(3)
Perché si produca questa circostanza deve venire meno completamente il bene soggetto ad ipoteca, inteso nella sua natura economico-sociale. Resta tuttavia salvo il generale principio pretium succedit in locum rei; res succedit in locum pretii ai sensi dell’art. 2742, mediante il quale si opera una reale surrogazione dell’indennità al bene garantito distrutto o deteriorato irrimediabilmente.
(4)
La causa estintiva del diritto di ipoteca prevista al n. 7 del presente articolo è peculiare in quanto presenta elementi di collegamento con l’estinzione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria: infatti il provvedimento che opera il trasferimento della res espropriata all’acquirente, ordina contestualmente anche la cancellazione delle iscrizioni.