Salvo diversa disposizione di legge 1197 comma 3, 1276, 2926 comma 2, 2927 comma 2, se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca 2879, e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data(1).
Note
(1)
L’orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che tale disciplina possa essere estesa per analogia anche alle altre cause di estinzione d’ipoteca. Tuttavia, se una volta venuta a mancare la causa di estinzione dell’obbligazione o considerata nulla la rinunzia all’ipoteca stessa, vi è stata esplicita cancellazione della garanzia in questione, è opinione comune che sia necessario innovare l’iscrizione, adottando conseguentemente un nuovo grado d’ordine. Resta sottinteso che se invece non è stata esercitata alcuna cancellazione, l’ipoteca continua tranquillamente a rimanere in vita.