La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore(1).
Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837(2).
Note
(1)
La cancellazione estingue l’ipoteca e generalmente può essere attuata soltanto nel momento in cui il credito risulti estinto in toto. Il titolo per effettuare la cancellazione dell’iscrizione che risulta più frequentemente è l’esplicito consenso da parte del creditore attraverso atto unilaterale non ricettizio, oppure da colui che si surroga nell’ipoteca ai sensi degli artt. 2843, 2856, 2857, 2866 e 2871, o ancora da un provvedimento giudiziale in sostituzione. La cancellazione viene poi posta in essere mediante le stesse forme richieste dal negozio di concessione dell’ipoteca ma non riveste tuttavia efficacia costitutiva.
(2)
Il creditore ha l’obbligo di prestare il proprio consenso ex art. 1200, e lo concretizza mediante atto pubblico (v. art. 2699) o scrittura privata autenticata (v. art. 2702). Se si tratta di un atto formato all’estero è necessaria la procedura di legalizzazione ed è poi importante sottolineare che tale consenso non può assolutamente provenire da un atto testamentario (v. art. 587).