La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato 324 c.p.c.(1) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti 586, 794 c.p.c.(2).
Note
(1)
Nella speciale circostanza delineata dal presente articolo in cui il creditore per vari motivi non voglia prestare il proprio consenso alla cancellazione dell’iscrizione, questa può essere ordinata dal giudice e avrà piena efficacia solamente quando la sentenza sarà passata in giudicato. La sentenza in questione potrà essere richiesta dal debitore, dal terzo acquirente del bene ipotecato ex art. 2858, dal terzo datore d’ipoteca ex art. 2868 e da chiunque possa vedersi arrecato un pregiudizio dalla mancata cancellazione e avrà come oggetto l’accertamento dell’estinzione del credito garantito o addirittura della stessa ipoteca.
(2)
In aggiunta alla vera e propria sentenza, la disposizione cita anche altri provvedimenti definitivi che possono decretare la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria in luogo del consenso mancante del creditore: si tratta, ad esempio, del decreto che chiude il procedimento di esecuzione o il decreto del giudice delegato alla procedura di fallimento che attesti l’avvenuta esecuzione del concordato, così come prevede la Legge fallimentare.