Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata 2882, 2884(1).
La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore 2882, 2884(2).
Note
(1)
La domanda di cancellazione totale o parziale dell’iscrizione d’ipoteca deve risultare da atto scritto, il quale va consegnato al Conservatore insieme al titolo su cui essa si basa, poiché la cancellazione costituisce una forma di integrazione della pubblicità ipotecaria. Le spese della suddetta cancellazione sono a carico di chi la richiede, quindi di regola il debitore.
(2)
La rettifica non deve essere intesa come una ipotesi di cancellazione parziale: la corrente giurisprudenziale maggioritaria considera quest’ultima integrante il caso di riduzione del vincolo ipotecario ex art. 2872, mentre la vera e propria rettifica è inerente all’ipotesi sancita dall’art. 2841, per ovviare ad omissioni ed inesattezze che producano incertezza oggettiva o soggettiva sugli elementi essenziali dell’ipoteca.