Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria 737 c.p.c.(1)(2).
Note
(1)
In tale ipotesi il richiedente può sicuramente citare il Conservatore in un giudizio ordinario, ma può altresì scegliere di adottare una diversa prospettiva: si tratta di un procedimento che richiede l’intervento di un terzo estraneo ed imparziale rispetto alle parti in causa, per gestire determinati negozi o affari. In questo caso il suddetto terzo è identificato nel giudice, il quale, collaborando con le parti, costituisce un certo rapporto giuridico, nelle ipotesi in cui il legislatore non consente che le parti concludano la questione in autonomia. Il procedimento alternativo di volontaria giurisdizione segue comunque le apposite disposizioni dettate dal Codice di procedura civile.
(2)
Tuttavia, deve essere adeguatamente sottolineato che il rifiuto di proseguire con la cancellazione da parte del Conservatore può anche essere giustificato, in primis, da eventuali vizi di forma del titolo dell’ipoteca, ma anche da mancato adempimento della condizione, o da ulteriori vizi delle formalità.