Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo 2643 n. 6 e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto 792 c.p.c.(1).
Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue 2892; 555 c.p.c.(2).
Note
(1)
La cosiddetta purgazione delle ipoteche è una particolare procedura utilizzata allo scopo di liberare un immobile dalle ipoteche su di esso gravanti: in sostanza, il terzo acquirente del suddetto bene offrirà ai creditori garantiti, che abbiano trascritto il loro titolo prima del suo, il prezzo stipulato per l’acquisto o il valore dichiarato nel caso si sia trattato di un acquisto a titolo gratuito, che in questo caso tuttavia non potrà rivelarsi inferiore alla base degli incanti in ambito di espropriazione forzata (v. art. 2910). Si tratta perciò di un’offerta che consiste in un negozio unilaterale ricettizio ex art. 1324 e fino all’ultimo revocabile. Chiaramente, una volta accollatosi i debiti ipotecari, il terzo acquirente non potrà più decidere di procedere alla purgazione.
(2)
Si specificano i termini entro i quali il terzo acquirente è legittimato a promuovere la purgazione dell’ipoteca: il pignoramento è un importante discrimine a riguardo, in quanto, prima di questo, la liberazione potrà essere fatta in qualsiasi momento, mentre, successivamente, al terzo vengono assegnati 30 giorni per eseguire le formalità richieste dalla procedura.