Art. 2893 – Mancata richiesta dell’incanto

Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirenteha posto a disposizione dei creditori a norma dell’articolo 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile 792 c.p.c.(1).

Note

(1)

Se i creditori non pongono in essere l’opposizione, il procedimento di liberazione diviene effettivo (v. nota art. 2889), gestito dal giudice indicato appositamente dal presidente del tribunale, che produce la cancellazione delle ipoteche iscritte prima della trascrizione del titolo del terzo acquirente che vuole la suddetta liberazione. Comunque, l’estinzione delle ipoteche va ricondotta al pagamento liberatorio posto in atto dal terzo ex art. 2878 e non al provvedimento emesso dal giudice.
Si deve infine sottolineare che l’estinzione è generale, ossia riguarda anche le ipoteche dei creditori che non risultino intervenuti nel procedimento di purgazione.

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