Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso dal titolo 2890(1).
Il creditore che richiede l’espropriazione 2891 non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni(2).
Note
(1)
Deve essere qui evidenziato un forte collegamento tra la presente disposizione e l’art. 2890, che sancisce la necessità per il terzo acquirente che voglia porre in essere il procedimento di purgazione di dichiarare esattamente il valore dell’immobile garantito. Tale specificazione risulta assolutamente fondamentale nel procedimento di liberazione dalle ipoteche, con la corrispondente necessità, qualora il titolo d’acquisto risulti inerente sia a beni mobili sia immobili, di una apposita distinzione per ottenere i rispettivi prezzi di acquisto e il valore totale degli immobili ipotecati, che, se sottoposti a giurisdizioni differenti, necessiteranno di offerte singole da parte del terzo acquirente.
(2)
L’azione di regresso prevista nell’ultima parte del presente articolo è posta in favore del terzo acquirente al quale la separazione dei beni abbia arrecato un serio pregiudizio, in primis nell’ipotesi in cui il bene consista in un fondo agricolo.