Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare(1), purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare 790, 974, 1015 comma 3, 1113, 1201, 1259, 1780 comma 2, 1796 comma 2, 2036 comma 3, 2789, 2856, 2866, 2871 comma 2(2).
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi 102 c.p.c.(3).
Note
(1)
Oltre alla fondamentale esistenza di un credito, anche eventuale o soggetto a condizione o termine, perché il creditore possa agire in via surrogatoria non è sufficiente l’inerzia del debitore, ma serve anche che da questa discenda direttamente un serio pregiudizio per le ragioni dei creditori, consistente nella concreta compromissione delle prospettive di esecuzione della generica garanzia patrimoniale gravante sul debitore. (v. art. 2740).
(2)
Si specificano ulteriori importanti presupposti dell’azione surrogatoria: innanzitutto, i diritti o le azioni che la ammettono, in via giudiziale o stragiudiziale, devono per forza avere contenuto patrimoniale, in quanto soltanto i diritti patrimoniali concorrono a formare la garanzia generica del creditore; in secondo luogo, medesime azioni e diritti devono obbligatoriamente rivestire natura non personale, non essendo pertanto consentito al creditore l’esercizio di diritti che non possono prescindere dal loro titolare, ad esempio relativamente a rapporti familiari (separazione personale ex art. 150) o ai diritti della personalità, o ancora in relazione al diritto al nome ex art. 6 e all’immagine ex art. 10.
(3)
Si introduce quindi una classica ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., in quanto, quando il creditore si surroga al debitore nell’esercizio di un’azione giudiziaria contro un terzo, al relativo procedimento deve essere chiamato a partecipare anche il debitore surrogato, della cui evocazione in giudizio sarà onerato il creditore stesso.
Da tale disposizione la prevalente dottrina ha fatto discendere a contrario l’ammissibilità di un’azione surrogatoria in via stragiudiziale, oltre a quella tradizionalmente operata in giudizio, in virtù della quale il creditore, senza rivolgersi all’autorità giudiziaria, potrà ad esempio iscrivere ipoteca o richiedere pagamenti, surrogandosi al debitore inerte.