Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato(1).
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto 71 l. fall..
Note
(1)
Il creditore può scegliere di porre in essere un’azione esecutiva oppure un’azione conservativa e tale decisione è naturalmente condizionata dalla tipologia di credito che si trova concretamente dinnanzi (ad esempio, se il credito non è esigibile in quanto condizionato ex art. 1353 risulta chiaro che il creditore preferirà adottare delle misure conservative, anziché imbarcarsi in un’inutile procedura di esecuzione).