Art. 2903 – Prescrizione dell’azione

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto 2935(1).

Note

(1)

Attraverso una prescrizione breve, si dispone che dopo soli cinque anni dal momento in cui il debitore ha posto in essere l’atto di disposizione, tentando di arrecare un sostanziale pregiudizio al creditore, quest’ultimo non potrà più esperire l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, perdendo così la possibilità di ottenere soddisfacimento rispetto a quello specifico bene.

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