Art. 2905 – Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile 671 c.p.c.(1).

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione(2).

Note

(1)

Il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili del debitore nel momento in cui concorrano:

il cosiddetto fumus boni iuris, consistente in elementi che consentano di ritenere, con sufficiente probabilità, sussistente e fondato il diritto di credito di cui la parte ricorrente si proclama titolare;

il periculum in mora, cioè il rischio che, nel lasso di tempo occorrente al creditore per far valere le proprie ragioni in giudizio, il debitore depauperi il suo patrimonio, compromettendo in tal modo le prospettive di esecuzione su di esso.

(2)

Il sequestro conservativo integra, rendendola concreta, la tutela offerta dall’azione mirante a far dichiarare inefficace una data alienazione o anche dalla stessa azione revocatoria: non priva il debitore del diritto di disporre del bene, ma determina l’inefficacia relativa di eventuali alienazioni, nei confronti del creditore sequestrante.

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