Art. 2909 – Cosa giudicata

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato 324 c.p.c. fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa 1306(1).

Note

(1)

Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia, è concesso alle parti di promuovere un riesame della lite, mediante l’impugnazione della decisione. Tuttavia, il suddetto riesame non può proseguire all’infinito e subisce quindi delle limitazioni: verificatesi certe condizioni (come il decorso dei termini o l’esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge), il comando contenuto nella sentenza non potrà essere più modificato da parte di nessun giudice, divenendo res iudicata ai sensi del presente articolo. Tale definitivo accertamento dovrà pertanto essere riconosciuto e rispettato dalle parti contraenti in giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi (res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest).
La cosa giudicata in senso sostanziale dunque fa stato tra i suddetti soggetti, anche al di fuori del giudizio in seno al quale è stata pronunziata, rispetto a qualunque altro futuro processo ed anche a prescindere dallo stesso, alla stregua di una norma di legge.

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