Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile 474 c.p.c. ss.(1).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito 2858, 2868 o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore 2901, 2905; 602 c.p.c.(2).
Note
(1)
Viene qui richiamata la cosiddetta garanzia generica ai sensi dell’art. 2740, in forza della quale il creditore, in caso di inadempimento, può ottenere soddisfazione agendo sulla totalità dei beni del debitore. L’espropriazione forzata è rivolta quindi a tutto il patrimonio del debitore, ricomprendente beni mobili, immobili, crediti e diritti di ogni genere. Inoltre, per metterla in atto, a monte deve esservi obbligatoriamente un titolo esecutivo (v. art. 474 c.p.c.) dal quale discenda un credito certo e non soggetto a condizioni o termini (classici esempi di titoli esecutivi sono: cambiali, sentenze e decreti ingiuntivi).
(2)
I beni dei terzi, nel caso in cui costituiscano la garanzia del credito (v. art. 1179) o nel caso di atti revocati (v. art. 2901), sono esplicitamente inseriti nell’ambito oggettivo della responsabilità patrimoniale definito dalla disposizione e vengono pertanto sottoposti all’esecuzione forzata.