Non hanno effetto 2747 in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione 498 c.p.c. gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento(1), salvi gli effetti del possesso di buona fede 1153 per i mobili non iscritti in pubblici registri 815, 2693(2).
Note
(1)
Gli atti di alienazione dei beni soggetti a pignoramento sono sottoposti ad una inefficacia relativa, in quanto non producono effetti verso il creditore pignorante e gli altri creditori che partecipano alla fase esecutiva, sicché, ad esempio, se il processo esecutivo si estinguesse, il debitore che ha alienato non potrebbe opporre la medesima inefficacia all’acquirente.
(2)
Si ribadisce l’eccezione in relazione agli effetti dei terzi che siano stati acquirenti in buona fede, cioè ignorando la presenza della garanzia, ma solo nell’ipotesi di beni mobili non registrati, necessitando invece la trascrizione per le altre categorie di beni.
Se, quindi, l’atto di alienazione o disposizione ha avuto per oggetto un bene mobile non registrato (ad esempio, un quadro, un gioiello, dell’arredamento) ed il terzo acquirente non sapeva che questo fosse assoggettato a pignoramento, tale atto potrà senza dubbio essere opposto ai creditori, i quali di conseguenza non potranno sottoporlo a procedura esecutiva, non facendo ormai più parte del patrimonio del debitore.