Art. 2917 – Estinzione del credito pignorato

Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento(1) non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione(2).

Note

(1)

Si sottolinea che il presente articolo non differenzia i modi di estinzione del credito volontari (come ad esempio, l’adempimento ai sensi del Libro IV, Titolo I, Capo II, la remissione ex art. 1236, la novazione ex art. 1230) da quelli invece non collegabili in maniera diretta alla volontà di una delle parti del rapporto obbligatorio (in primis, la confusione ex art. 1253), purché, in ogni caso, siano avvenuti successivamente rispetto al momento del pignoramento.

(2)

Risulta fondamentale definire il momento iniziale del pignoramento, per poter individuare con certezza se vi possa essere o meno l’efficacia dell’estinzione del credito verso il creditore procedente e quelli intervenienti.
Da quel momento si dispiegano gli effetti della cosiddetta efficacia relativa, quindi è come se il credito non si fosse estinto.

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