Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione 498 c.p.c. ss., se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa 2704 anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento(1).
Note
(1)
La presente disposizione richiama espressamente il n. 9 dell’art. 2643, il quale dispone l’obbligatoria trascrizione di eventuali cessioni e liberazioni in relazione a pigioni e fitti, che si sviluppino oltre un triennio. Se la liberazione o la cessione sono state effettuate per un periodo eccedente i tre anni e non sono state soggette a trascrizione, potranno essere opposte soltanto entro i limiti di un triennio, se tuttavia questo risulta già trascorso, potranno essere opposte esclusivamente nei limiti dell’anno in corso in riferimento al giorno del trasferimento.