Art. 2920 – Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione 541 c.p.c. ss., non possono farle valere(1) nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.

Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese(2).

Note

(1)

Tale articolo specifica che per il terzo sarà possibile avanzare le proprie pretese verso il ricavato non ancora distribuito tra i creditori qualora la ripartizione debba ancora avere luogo; tuttavia potrà invece esercitare le proprie ragioni solamente all’indirizzo del creditore che abbia proceduto in mala fede, se la ripartizione risulta già avvenuta.

(2)

Si richiede la bona fides (v. art. 1153) dell’acquirente sia nel momento vero e proprio dell’acquisto del bene esecutato, sia in quello della consegna dello stesso, mentre per ritenere certa la mala fides del creditore procedente si deve necessariamente provare la sua consapevolezza in relazione all’altrui appartenenza del medesimo bene.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, tuttavia, ha più volte dichiarato che anche un’ipotesi di mero dubbio provoca la mancanza della bona fides e la conseguente attribuzione di responsabilità al creditore procedente non sincero.

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