L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta 510 c.p.c., può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l’evizione è soltanto parziale 1484, l’acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo.
La ripetizione ha luogo anche se l’aggiudicatario, per evitare l’evizione, ha pagato una somma di danaro(1).
In ogni caso l’acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile(2).
Note
(1)
Si verifica una particolare tutela nel caso in cui il compratore sia privato del godimento del bene acquistato in seguito all’espropriazione forzata, o ne subisca comunque una limitazione, per effetto dei diritti che terzi facciano valere sulla res. La tutela per evizione sancita dalla presente disposizione, a differenza di quanto avviene nella vendita volontaria ex art. 1483 nella quale il compratore può agire solo contro il venditore, dispone che l’aggiudicatario possa porre in essere l’azione sia nei confronti dei creditori procedenti sia nei confronti del debitore, sempre che allo stesso spetti una parte residua del prezzo pagato. Inoltre, se per la vendita volontaria l’art. 1479 stabilisce che il compratore in buona fede possa chiedere al venditore sia la risoluzione del contratto sia la restituzione del prezzo pagato compresi gli eventuali rimborsi, nell’ipotesi di vendita forzata l’aggiudicatario evitto può optare solo per la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno ex art. 1223. La presente disposizione interessa sia le ipotesi di evizione totale, sia le altrettanto frequenti di evizione parziale, in quest’ultimo caso chiaramente chiedendo una ripetizione in proporzione al prezzo.
(2)
In questo caso all’aggiudicatario, che sia stato privato del bene acquistato per un diritto fatto valere da un terzo, non è riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione del prezzo pagato dal creditore non chirografario. Ad esempio, l’aggiudicatario evitto non potrà chiedere la ripetizione del prezzo al creditore garantito da ipoteca, purché dopo l’iscrizione della medesima sia stata operata la trascrizione del titolo da parte del terzo, reale proprietario del bene (v. art. 2643).