La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione(1).
Note
(1)
Possono tuttavia rimanere opponibili le nullità relative ai vizi sostanziali (ad esempio, nell’ipotesi in cui venga attestata l’inesistenza del titolo esecutivo), in quanto in questo caso manca il presupposto stesso dell’esecuzione.
Comunque, qualora si accerti un accordo fraudolento tra assegnatario e venditore, potrà opporsi la nullità da questo derivante al creditore pignorante, senza che questa circostanza produca un’estensione degli effetti verso gli altri creditori che siano rimasti estranei alla frode.