Art. 2930 – Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare(1) una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio(2) forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile 605 c.p.c. ss..

Note

(1)

In questo caso l’esecuzione forzata in forma specifica presuppone l’identità tra bene dovuto, bene aggredito e bene conseguito e ha come oggetto un’obbligazione di dare un certo bene, già sottoposto a specificazione e ad individuazione.

(2)

Deve sottolinearsi che sono assolutamente esclusi dai beni mobili soggetti a consegna o rilascio: l’obbligo di consegnare i figli al genitore giudicato affidatario in ipotesi di separazione tra coniugi (tale obbligo rientra infatti negli obblighi di fare o non facere), la consegna di una somma di denaro, sempre che non si intendano monete antiche o comunque di una qualche sorta di interesse numismatico od artistico, la consegna di cose determinate esclusivamente nel genus e pertanto non ancora specificate nella loro identità (v. 1378). Si tratta invece di un tradizionale esempio di bene che può essere sottoposto a consegna o rilascio, l’obbligo di consegna dell’immobile locato al conduttore (v. 1571).

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