Se non è adempiuto un obbligo di fare(1), l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile 612 c.p.c. ss.(2).
Note
(1)
La disposizione può ritenersi inerente solamente alle obbligazioni aventi ad oggetto un facere fungibile, come può ad esempio essere l’obbligo di eseguire determinati lavori di ristrutturazione di una casa, in quanto esercitabile anche da persona differente rispetto al debitore.
Viceversa, l’applicabilità della presente norma non viene estesa agli obblighi infungibili, dei quali è classica esemplificazione il compito di dipingere un quadro, che deve essere effettuato personalmente dal debitore e che, qualora sia mancato, porterà al creditore solo il diritto al risarcimento del danno (v. art. 1223).
(2)
La disposizione si ispira chiaramente al generale principio nemo ad factum cogi potest, in forza del quale non si può obbligare nessuno a tenere un determinato comportamento contro la propria volontà. Pertanto, l’eventuale soggetto obbligato potrà essere colpito unicamente dai riflessi di livello economico derivanti dal risultato dell’obbligo di facere che sarà posto in essere da altri secondo le direttive dettate dal giudice ex artt. 612 ss. c.p.c.