Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo 612 c.p.c. ss.(1).
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale(2).
Note
(1)
Diversamente dalle obbligazioni di facere, la cui violazione viene tutelata dall’art. 2932, qui non si pongono problemi di fungibilità, in quanto l’eventuale distruzione di quanto fatto non adempiendo correttamente all’obbligo viene senza dubbio posta in essere da un soggetto differente rispetto al debitore.
(2)
Il pregiudizio all’economia nazionale si configura considerando le fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza: perciò, ad esempio, viene ordinata senza problemi la demolizione di un immobile edificato contrastando un divieto legale o contrattuale, sebbene persista una crisi in tema di alloggi.