Art. 2935 – Decorrenza della prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere 387, 428, 480, 495, 502, 526, 591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 848, 1073, 1442, 1449, 1495, 1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957; l. camb. 94; c. nav. 383, 395, 418, 438, 487, 547, 979, 995(1).

Note

(1)

Ai fini del decorso della prescrizione rileva la possibilità legale di esercizio del diritto e non invece quella di fatto, perciò tale decorrenza non comincia dove il diritto risulti soggetto a condizione sospensiva (v. art. 1353) o a termine iniziale, mentre è irrilevante l’eventuale impedimento di mero fatto, come l’ipotesi in cui il titolare del suddetto diritto non sia a conoscenza della sua qualifica o dell’identità del suo debitore.

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