Art. 2937 – Rinunzia alla prescrizione

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto(1).

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta(2).

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione(3).

Note

(1)

Fondamentale presupposto della rinunzia è il potere di disporre del vantaggio economico prodotto dalla prescrizione, ossia di possedere la titolarità del diritto in questione.

(2)

Le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione, come non possono prolungare o abbreviare i termini sanciti ex lege (v. art. 2936): se fosse consentita alle parti la rinunzia preventiva questa diventerebbe una clausola di stile, cioè apposta a tutti i contratti e le disposizioni in tema di prescrizioni rimarrebbero lettera morta. Per analoghe ragioni non è inoltre permessa la rinunzia mentre è ancora in corso il termine prescrizionale.
Diversa è invece la situazione rispetto alla rinunzia successiva: una volta verificatasi la prescrizione, risulta ormai interesse esclusivo del soggetto che ne è avvantaggiato la scelta se farla valere o meno.

(3)

La rinunzia alla prescrizione può essere tanto espressa quanto tacita e, in quest’ultimo caso, può essere dedotta da un fatto che risulti incompatibile con la volontà di valersi dell’istituto, come ad esempio il pagamento di un acconto o la promessa di un pagamento a breve scadenza.

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