La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse(1), qualora la parte non la faccia valere 2900.
Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato 2937.
Note
(1)
Il presente articolo estende tale interesse anche a soggetti ulteriori rispetto al soggetto passivo del rapporto, incluse le ipotesi di rinunzia della parte. Il caso maggiormente frequente riguarda i creditori del debitore che si avvalgano dell’azione surrogatoria ex art. 2900, oppure della fideiussione ex art. 1936 verso il credito garantito.