Art. 2942 – Sospensione per la condizione del titolare

La prescrizione rimane sospesa(1):

1) contro i minori non emancipati 316 e gli interdetti per infermità di mente 414, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Note

(1)

In questo caso la sospensione della prescrizione, che è rilevabile soltanto dalla parte e toglie momentaneamente rilievo al mancato esercizio del diritto, discende da ipotesi in cui l’esercizio medesimo è reso impossibile o comunque estremamente difficile dalla situazione soggettiva del titolare.

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