Art. 2943 – Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta 1310(1) dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione c.p.c. 163, 638 c.p.c. ovvero conservativo 670 c.p.c. o esecutivo 474, 491 c.p.c..

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore 1219 e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri(2)(3).

Note

(1)

Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, gli atti che possono sancire l’interruzione del decorso prescrizionale sono tassativamente elencati e consistono in atti che importano l’esercizio del legittimo diritto da parte del titolare; mentre la prescrizione non subisce interruzione nelle ipotesi di trattative tra le parti in lite, diffida verbale ad adempiere, denuncia penale, querela e similia. In ogni caso, anche se non esplicitato ex lege, ha efficacia interruttiva l’atto materiale di esercizio di un diritto, in primis l’esercizio di una servitù di passaggio.

(2)

La domanda di adempimento, per produrre l’effetto interruttivo, deve essere obbligatoriamente scritta e deve sottolinearsi che può essere utilizzato anche un atto di citazione che non risulti adeguato ad instaurare il processo a causa dell’invalidità della notifica.

(3)

Tale comma risulta modificato dall’art. 25, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

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