La prescrizione è interrotta dal riconoscimento(1) del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere(2).
Note
(1)
In questo caso l’interruzione ha luogo perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell’altrui diritto (ad esempio, si riconosce debitore promettendo il pagamento appena possibile), anche se continui comunque l’inattività del titolare. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che il riconoscimento dettato dalla presente disposizione non debba per forza coincidere con il riconoscimento del debito ex art. 1988, ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ma che possa altresì realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l’ammissione dell’esistenza del diritto.
(2)
Il riconoscimento viene ricompreso tra gli atti cosiddetti di ordinaria amministrazione, non necessitando quindi la piena capacità di agire stabilita all’art. 2 e potendo essere esercitato anche da chi non sia il titolare del debito.