Art. 2949 – Prescrizione in materia di società

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese(1).

Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge 2394(2).

Note

(1)

Si sottopongono a prescrizione, dallo stesso momento in cui sorgono, quei diritti derivanti da rapporti societari; non invece quelli relativi a relazioni giuridiche di singoli soggetti (si intendono quindi le azioni giudiziali tra i soci o tra i medesimi e la società, ma non anche l’azione intentata per ottenere l’annullamento del contratto).

(2)

La disposizione rimanda esplicitamente all’azione che i creditori societari possono porre in atto nei confronti degli amministratori nell’ipotesi in cui sia avvenuta una diminuzione dell’integrità del patrimonio sociale con corrispondente pregiudizio al soddisfacimento dei loro crediti (v. art. 2394). Il termine prescrizionale breve inizia il suo decorso dal momento in cui si attesta la diminuzione del patrimonio.

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