Si prescrive in un anno il diritto del mediatore 1754 al pagamento della provvigione(1).
Note
(1)
Tale termine prescrizionale annuale, il quale decorre generalmente dalla conclusione dell’affare o, in caso di eventuale frode, dalla scoperta della stessa, è riferito ai diritti derivanti da determinati rapporti commerciali. Tuttavia devono essere tenuti in considerazione due accorgimenti: innanzitutto, la disposizione riguarda esclusivamente la provvigione e non pertanto gli ulteriori diritti parimenti concessi al mediatore (in primis il rimborso spese); in secondo luogo, è relativa soltanto all’azione posta in essere del mediatore verso le parti e non a quella esercitata dal medesimo verso gli altri mediatori al fine di suddividere la provvigione stessa.