Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni(1).
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione(2).
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Note
(1)
Questo comma è stato modificato in tal modo dall’art. 3, comma 2 ter, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella L. 27 ottobre 2008, n. 166 (Ristrutturazione di grandi aziende in crisi), e dall’art. 22, comma 14, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, poi convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).
(2)
Si vedano gli artt. 144 e ss. e 290, D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Si deve tuttavia sottolineare che gli effetti derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile rimangono limitati in capo ad assicurato e assicuratore, pertanto il terzo danneggiato non può esperire azione diretta contro quest’ultimo. Invece, la responsabilità civile per i veicoli a motore reca una vistosa eccezione alla presente norma: a riguardo, si deve fare riferimento in primis all’art. 18, L. 990/1969, che assegna al terzo che risulti danneggiato l’azione diretta verso l’assicuratore nei limiti del massimale previsto dalla polizza; in secondo luogo all’art. 22 della stessa legge, che consente l’esperimento di tale domanda verso l’autore del sinistro, prescrivendo però precedentemente sia la richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicuratore, sia il termine di 60 giorni dalla proposizione di tale richiesta. In ogni caso, tuttavia, l’assicurazione possiede il diritto di rivalsa verso il proprio assicurato entro la misura in cui egli avrebbe contrattualmente avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.