Art. 2957 – Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione(1).

Per le competenze dovute agli avvocati ai procuratori(2) e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione 85, 324 c.p.c..

Note

(1)

Si deve ribadire che le prescrizioni presuntive non operano sul terreno del diritto sostanziale come quelle estintive, ma riguardano l’aspetto probatorio, inquadrandosi nel più generale ambito alle presunzioni (v. art. 2727).

(2)

Il termine “procuratore” è stato sostituito dal termine “avvocato” in forza dell’art. 3, L. n. 27 febbraio 1997, n. 27.

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