Art. 2959 – Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

L’eccezione è rigettata(1), se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

Note

(1)

Si delinea la generale disciplina applicabile nell’ipotesi, molto frequente nella prassi, in cui il debitore opponga alla richiesta di adempimento sia la prescrizione del diritto in questione, sia il fatto che il rapporto o non è addirittura nato o risulta invalido o deve essere soddisfatto da altri: l’eccezione di prescrizione deve senza dubbio essere rigettata.

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