Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento(1) per accertare se si è verificata l’estinzione del debito 2736; 233 c.p.c..
Il giuramento(2) può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito(3).
Note
(1)
In questo caso si viene a configurare il cosiddetto giuramento de veritate, cioè riguardante un fatto proprio del soggetto effettuante, il quale può in ogni caso ricevere tale deferimento unicamente se sia il debitore originario ad eccepire l’avvenuta prescrizione.
(2)
In questa ipotesi invece si tratta di un giuramento cosiddetto de scientia, ossia relativo alla conoscenza che un soggetto abbia di un fatto però a lui estraneo. La prevalente giurisprudenza afferma che tale forma di giuramento può essere deferito anche al curatore fallimentare, in aggiunta ai soggetti qui espressamente indicati, stabilendo che, se essi giurano di essere ignari riguardo al debito, verranno giudicati vittoriosi nella controversia in essere, mentre se rifiutano il rimedio probatorio il giudice potrà apprezzare con assoluta discrezionalità il loro comportamento.
(3)
In ogni caso, qualora si renda conto che il debitore ha giurato il falso, il creditore potrà soltanto porre in atto l’azione penale di falso e successivamente, se il falso sia stato accertato in tale sede, sarà legittimato a richiedere il risarcimento dei danni in ambito civile.