I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori(1) e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate(2).
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte 2960(3).
Si applica in questo caso il disposto dell’articolo 2959.
Note
(1)
Il termine “procuratore” è stato sostituito da quello di “avvocato” in forza dell’art. 3, L. n. 27 febbraio 1997, n. 27 (v. nota 2 art. 2957).
(2)
Per quanto riguarda invece il concetto di “liti altrimenti terminate” si deve intendere la controversia in cui abbia avuto luogo la revoca del mandato o la conciliazione tra le parti, come viene espressamente sancito ex art. 2957, comma 2.
(3)
Si rinvia qui al cosiddetto giuramento de veritate (v. art. 2736), che riguarda quindi un fatto proprio della stessa parte al quale è deferito.