I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune 155, comma 2 c.p.c..
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese(1).
Note
(1)
Il conto del termine di prescrizione va fatto in base al calendario comune, con esclusione del giorno iniziale (il cosiddetto dies a quo) e considerando invece quello finale (dies ad quem); se il periodo è computato in anni, mesi o giorni, si fa riferimento alla scadenza dei medesimi, senza tener conto se l’anno è bisestile o degli effettivi giorni del mese. Se scade in un giorno festivo, è spostato di diritto al giorno seguente non festivo. Se invece il termine è a mese si segue in criterio ex nominatione dierum, secondo cui esso scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale; se nel suddetto mese manca il giorno in questione, il termine si compie con l’ultimo giorno del medesimo mese.