Art. 2964 – Inapplicabilità di regole della prescrizione

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine 2962, 2963 sotto pena di decadenza(1), non si applicano le norme relative all’interruzione 2943 della prescrizione.

Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione 2941, 2942, salvo che sia disposto altrimenti 117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264(2).

Note

(1)

Alla base della decadenza vi è un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in mancanza della quale l’esercizio del suddetto diritto viene definitivamente precluso, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano portato all’inutile decorso del termine. Ad esempio, la legge concede alla parte soccombente in giudizio di impugnare la sentenza entro un dato termine, alla scadenza del quale inesorabilmente l’impugnazione diviene inammissibile: il titolare decade perciò dal diritto di proporre l’impugnativa. Diversamente dalla prescrizione, l’istituto non si basa quindi sul fatto soggettivo dell’inerzia del titolare, ma sul fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito. Non trovano quindi applicazione le regole in tema di sospensione e di interruzione, alla cui base vi sono chiaramente situazioni di carattere soggettivo. Si deve tuttavia sottolineare il fatto che, talvolta, il legislatore dispone rare ipotesi di proroga dei termini per l’esercizio di atti civili o processuali, in occasione del verificarsi di disastri, inondazioni, calamità o scioperi.

(2)

Il nostro ordinamento giuridico stabilisce la possibilità di applicare la disciplina riguardante la sospensione principalmente in virtù dell’art. 245, in relazione all’azione di disconoscimento della paternità (v. art. 244).

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