La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto.
Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento 1988, 2720 del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza 94 l. fall.(1).
Note
(1)
Nella prescrizione il riconoscimento del diritto produce la mera interruzione del termine (v. art. 2943), che ricomincerà perciò a decorrere, mentre nel caso della decadenza il riconoscimento impedisce definitivamente l’estinzione del diritto. Non deve pertanto farsi confusione tra i due istituti che, pur essendo simili, provocano effetti assai differenti.