Nei casi in cui la decadenza è impedita 2966, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione 2934(1).
Note
(1)
La presente disposizione rinvia espressamente alla disciplina inerente alla prescrizione nel caso in cui la decadenza subisca un impedimento e non possa perciò trovare applicazione: è chiara la necessarietà di tale rinvio, al fine di rispettare il generale principio di certezza e stabilità delle relazioni giuridiche a cui entrambi gli istituti rispondono.