Art. 306 – Revoca per indegnità dell’adottato

La revoca dell’adozione 307 può essere pronunziata dal tribunale 35 su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita(1) di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale 18 c.p. non inferiore nel minimo a tre anni(2).

Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti 309, 463, 536.

Note

(1)

La norma si applica, a fortiori, nei casi di omicidio (pur essendo testualmente ed esclusivamente indicato il tentato omicidio di cui all’art. 56 del c.p.).

(2)

Essendo la revoca uno strumento a carattere eccezionale, non subisce l’interpretazione estensiva. In generale si nota come l’elencazione delle cause di indegnità abbia carattere tassativo.

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