Art. 314 – Pubblicità

(1)La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato 37.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato 324 c.p.c..

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni 120 c.p.c.(2).

Note

(1)

L’articolo è stato dapprima modificato dall’art. 66 della L. 4 maggio 1983 n. 184 e successivamente così sostituito dall’art. 31 della L. 28 marzo 2001 n. 149.

(2)

Il decreto che pronuncia l’adozione di persone di maggiore età ha natura costitutiva, di provvedimento decisorio e definitivo.

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