(1)Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Note
(1)
La formulazione dell’articolo, precedente alla riforma operata con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, era la seguente:
“Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”