Art. 315 – Stato giuridico della filiazione

(1)Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Note

(1)

La formulazione dell’articolo, precedente alla riforma operata con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, era la seguente:
“Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”

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