Art. 320 – Rappresentanza e amministrazione

(1)I genitori congiuntamente 316(2), o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano(3) i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni(4). Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento 1380, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316.

I genitori non possono alienare(5), ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare 471 o rinunziare ad eredità o legati 519, 649, 650, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali(6) o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione(7) né promuovere(8), transigere o compromettere in arbitri 806 c.p.c. giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare(9) 43, 45; 747 c.p.c..

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato 2195 se non con l’autorizzazione del giudice tutelare(10)(11).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali(12) tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale 78 c.p.c.. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore 45.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 143 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

In generale viene da subito prevista la realizzazione degli atti civili inerenti alla gestione del patrimonio del figlio come congiuntiva tra i genitori, e ne vengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione per i quali basta il compimento disgiunto. L’amministrazione dei beni altrui è quindi attuata attraverso gli istituti della rappresentanza e dell’amministrazione.

(3)

La rappresentanza legale dei figli minori spetta ai genitori, e – rispetto alla rappresentanza volontaria – trova la sua fonte nella legge, presupponendo l’incapacità del rappresentato di provvedere personalmente alla cura dei propri interessi e rapporti patrimoniali ma anche personali.

(4)

L’amministrazione invece è l’attività diretta allo scopo di ricavare una ragionevole utilità dagli elementi che compongono il patrimonio, senza che ne venga diminuito il complessivo valore sostanziale (così Trabucchi). E’ un potere che si esaurisce nei rapporti interni tra amministratore ed amministrato.

(5)

Nel silenzio della legge, è da ritenersi l’applicabilità della norma anche agli atti con cui vengono costituiti diritti reali limitati su beni appartenenti ai figli, quali tipicamente il diritto di usufrutto di cui all’art. 978 del c.c. ss.

(6)

In generale, ogni atto di ordinaria amministrazione sarà quello diretto a conservare l’integrità e lo stato del patrimonio del figlio, o che non incide in maniera rilevante su di esso (come una breve locazione).
Come precisato dalla Cassazione (sent. 599/1982) le locazioni convenute per una durata inferiore ai nove anni ma suscettibili di protrarsi oltre mediante clausola di tacito rinnovo non sono considerate atti di straordinaria amministrazione, dovendosi avere riguardo alla volontà originaria delle parti.

(7)

Per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione viene richiesta la necessità o l’utilità evidente dell’atto per il figlio, poiché essi incidono in modo sostanziale sulla struttura e consistenza del patrimonio; si ritiene, pertanto, che sia opportuno considerare, nell’interesse del figlio, non tassativa l’elencazione.

(8)

Con “promuovere” un giudizio si allude alla fase iniziale del procedimento, quindi riferendosi al solo primo grado e non all’esperibilità in sede di impugnazione per la continuazione della tutela dei diritti già dedotti.

(9)

L’autorizzazione del giudice tutelare riguarda un controllo di merito sull’atto da compiere, deve essere ovviamente preventiva e la sua mancanza rende l’atto annullabile.

(10)

La capacità ad esercitare una impresa commerciale verrà acquistata con la maggiore età (è richiesta la capacità di agire di cui all’art. 2 del c.c.); l’impresa potrà però essere gestita dal legale rappresentante, che non avrà la qualifica di imprenditore e che non potrà compiere atti non pertinenti col raggiungimento del fine sociale (Cass. 13154/2007).

(11)

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

(12)

La norma si preoccupa di regolare altresì l’imparzialità delle funzioni, conferendo al giudice tutelare il potere di nomina di un curatore speciale anche nel caso di conflitto potenziale.

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