(1)In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente 316, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale 155, 317, 317bis, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione 320 3, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero 69 c.p.c. o di uno dei parenti 77 che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare(2) al figlio un curatore speciale 78 c.p.c. autorizzandolo al compimento di tali atti 395; 45.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 144 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La nomina presuppone sì l’impossibilità, ma configura ipotesi ben diversa da quella che darebbe luogo all’apertura della tutela di cui all’art. 343 del c.c.. Invero, nell’articolo in esame si richiede una impossibilità parziale o temporanea, che riguardi entrambi i genitori o quello che eserciti la potestà.
Nomina ed autorizzazione saranno contenute in un unico atto, emesso dal tribunale ordinario.