(1)Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati 1425 ss. su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 145 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Saranno annullabili – su istanza proponibile dal singolo genitore – gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dai genitori senza la preventiva autorizzazione del giudice, così come quelli compiuti da uno solo dei genitori senza la necessaria partecipazione dell’altro ex art. 320 c.c. (co. I), od in conflitto di interessi (co. VI del medesimo articolo).