Art. 323 – Atti vietati ai genitori

(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore 1471 n. 3.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati(2) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa 1425.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore 1260 ss..

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 146 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Con tale norma si mira ad evitare qualsiasi danno economico a carico del figlio derivante dall’acquisto da parte di un genitore di beni o utilità presenti nel patrimonio del figlio; il conflitto di interessi viene punito con la comminatoria di annullabilità di qualsiasi tipo di atto – estensivamente inteso – tra i soggetti indicati.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?