(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore 1471 n. 3.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati(2) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa 1425.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore 1260 ss..
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 146 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Con tale norma si mira ad evitare qualsiasi danno economico a carico del figlio derivante dall’acquisto da parte di un genitore di beni o utilità presenti nel patrimonio del figlio; il conflitto di interessi viene punito con la comminatoria di annullabilità di qualsiasi tipo di atto – estensivamente inteso – tra i soggetti indicati.