Art. 329 – Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale

Cessato l’usufrutto legale(1), se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente(2) con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda 217, 1148.

Note

(1)

La disposizione allude solamente alla fisiologica ipotesi del raggiungimento della maggiore età (di cui all’art. 2 del c.c.) da parte del figlio, che comporta l’acquisto della capacità di agire.

(2)

La convivenza intesa dalla norma concerne gli aspetti patrimoniali della partecipazione del figlio alla vita familiare, e non la mera coabitazione dello stesso (così Cicu).

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